Pinete, così il Comune d’Ischia ha respinto l’ennesimo attacco dei Villari

L’ultimo capitolo del “caso Villari” all’attenzione del Tar, per l’occupazione senza titolo da parte del Comune di Ischia di porzioni di pineta mai ufficialmente espropriate, vede al centro del contenzioso l’esborso economico che l’Ente dovrà sobbarcarsi. Dopo l’ultima sentenza del Tribunale che intimava di adottare una decisione ufficiale, l’Amministrazione ha valutato la possibilità di una transazione o di un’acquisizione sanante, tuttavia non ancora formalizzata.
L’11 febbraio scorso infatti il responsabile del Servizio Patrimonio aveva comunicato «l’intenzione di addivenire ad una transazione economica o mediante misure compensative alternative a fronte della cessione della quota e, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, di procedere alla sua acquisizione al patrimonio indisponibile comunale ex art. 42 bis, comma 1, T.U.E. avendo “valutato l’utilizzo del bene, da lunghissimo tempo adibito a scopi di interesse pubblico (parco pubblico) e la sua irreversibile trasformazione”».
Su questa mera “dichiarazione di intenti” i Villari avevano avanzato incidente di esecuzione respinto dal Tar, proprio alla luce della natura interlocutoria della comunicazione e comunque in quanto di competenza del giudice civile.L’iniziativa era finalizzata ad «ottenere in sede di ottemperanza l’individuazione di “dettagliate istruzioni riguardo alle modalità di determinazione del quantum e cioè di indicare precisamente i valori di riferimento per la determinazione degli indennizzi/risarcimenti e quale parametro per una eventuale transazione ad effetti traslativi della loro quota del 20%”».
RICHIESTA GIA’ RESPINTA DAL TARA questo tentativo si era opposto il Comune con la memoria dell’avv. Leonardo Mennella in vista dell’udienza fissata peraltro solo per la sostituzione del commissario ad acta. La quantificazione di indennizzi o risarcimenti esula dalla valutazione in questa fase.Il difensore dell’Ente in riferimento «all’istanza (ancora una volta reiterata) contenuta nella memoria di controparte del 22.4.2025 tesa ad impartire “dettagliate istruzioni riguardo alle modalità di determinazione del quantum e cioè di indicare precisamente i valori di riferimento per la determinazione degli indennizzi/risarcimenti e quale parametro per una eventuale transazione ad effetti traslativi della loro quota del 20%”, vi si oppone fermamente in quanto si tratterebbe di una statuizione nuova e diversa rispetto al dispositivo della sentenza da portare in esecuzione ed un modo per superare la decisione stessa del Tribunale».
Aggiungendo: «Al riguardo si osservi, infatti, che tale richiesta era già stata formulata dai ricorrenti in corso di causa (con la memoria per l’udienza del 20.11.2024 nonché con memoria del 12.3.2025) e che, in entrambe le occasioni, non è stata accolta dal Tribunale. In ogni caso l’udienza dell’8.5.2025 è stata fissata per la sola sostituzione del Commissario a fronte di un contenuto da attuare già fissato in sentenza». Nella sentenza del Tar non si faceva riferimento alla quantificazione di indennità o risarcimenti.
NESSUN CONFLITTO “PREVENTIVO”Nessuna decisione in merito è stata ancora adottata, ha ribadito l’avv. Mennella, ma i Villari hanno voluto “mettere le mani avanti”: «A ciò si aggiunga che controparte con una suggestiva rappresentazione dei fatti, al solo fine di forzare la riserva di amministrazione e di costringere il Tribunale ad entrare addirittura nel merito della quantificazione dell’indennità a lui spettante in caso di acquisizione sanante, ipotizza che sussista un conflitto tra le parti che giustifica l’intervento del Tribunale nell’impartire istruzioni al Commissario.
In realtà non è ancora sorto alcun conflitto: in primo luogo perché l’Ente si è limitato (con la menzionata nota n. 23522/2025 – che non è un provvedimento in senso tecnico) a prendere posizione su una quantificazione che la parte ricorrente aveva inviato al Commissario nominato al fine di indirizzarne i conteggi; in secondo luogo perché né il Comune, né il Commissario hanno ancora provveduto ad adempiere all’ordine contenuto nelle decisioni da ottemperare, sicché alcun conflitto “preventivo” appare ipotizzabile. Allo stato vi è solo stato uno scambio di note tra le parti indirizzate anche al Commissario che, per parte sua, valuterà tecnicamente e secondo la legge in che termini indennizzare il ricorrente».
La difesa del Comune ha concluso: «Tutte le altre questioni (anche di merito) sollevate da controparte con la memoria del 22.4.2025 non possono trovare ingresso nell’odierna discussione che è stata fissata solo per la sostituzione del Commissario su istanza della stessa parte ricorrente: il contenuto della decisione da ottemperare è già stato fissato dalle precedenti decisioni del Tribunale nell’ambito del presente procedimento».
ACQUISIZIONE UNICA SOLUZIONE POSSIBILENell’ultima nota depositata il giorno prima della camera di consiglio, il difensore del Comune d’Ischia rimarcava ancora l’assenza del “conflitto” sull’indennità da corrispondere per l’acquisizione, ribadendo che «l’udienza è fissata solo per la eventuale sostituzione del Commissario per la presunta incompatibilità, ed evidenzia che non è sorta alcuna controversia in ordine all’esecuzione della sentenza: il Comune non ha ancora provveduto (e nemmeno il Commissario a seguito di espressa diffida dei ricorrenti) sicché non vi può essere alcun conflitto preventivo».
L’acquisizione di quelle parti di pineta dovrà essere formalizzata con una delibera consiliare ancora di là da venire: «Il fatto che il Presidente del Consiglio Comunale non sia a conoscenza della proposta di delibera è abbastanza naturale se si considera il fatto che gli Uffici, prima ancora di procedere alla proposta di delibera, hanno necessità di reperire i fondi per il pagamento dell’indennizzo ed istruire correttamente la pratica. La nota del Comune ha preannunciato l’acquisizione poiché ha preso atto della stessa decisione del Tribunale che ha dichiarato l’irreversibile trasformazione del fondo sicché l’acquisizione appare essere l’unica soluzione percorribile. Il Comune sta procedendo ma non è ancore pronto a depositare la proposta di delibera presso l’organo consiliare. Ciò posto lo scrivente chiede cha la causa venga decisa senza discussione e si rimette al Collegio per la decisione sulla sostituzione del Commissario, ma si oppone decisamente a che il Tribunale entri nel merito della quantificazione delle somme da versare come, invece, ancora una volta richiesto (ma sempre con provvedimenti negativi da parte del Tribunale) dai ricorrenti. Peraltro la memoria e i documenti di controparte sono tardivi e si chiede di non tenerne conto».
Su questo punto “dolente” il Tar ha dato pienamente ragione alla tesi del Comune, non entrando nel merito degli aspetti economici del contenzioso. Quelli che ovviamente sono al centro degli interessi delle due parti contrapposte…
ILLAZIONI “OFFENSIVE”Il collegio della Settima Sezione, come riportato, si è limitato alla sostituzione del commissario ad acta su richiesta dei Villari, che ritenevano incompatibile il dott. Pettinato. E il Comune di Ischia non si è opposto. L’avv. Mennella ha solo sottolineato alcuni punti: «Tuttavia mi trovo costretto – a tutela del mio decoro professionale e della mia dignità personale – a prendere le distanze da quanto paventato dal ricorrente (quale difensore di se stesso). Infatti in questa sede mi trovo a difendere, quale professionista, il Comune di Ischia e non sono di certo una parte sostanziale dei giudizi che ci occupano: già questo sarebbe sufficiente ad escludere, dal punto di vista tecnico-giuridico, la sussistenza di un mio conflitto di interessi e/o di incompatibilità, quale assessore del Comune di Lacco Ameno, rispetto al Commissario nominato.
A tanto aggiungo, sempre per doverosa trasparenza, che non ho mai provveduto a chiedere in nessuna sede, né ad indicare, la nomina del Segretario comunale di Casamicciola Terme quale Commissario della vicenda che ci occupa (che per mera coincidenza solo da poche settimane ha assunto l’incarico a Casamicciola Terme in condivisione con il pregresso rapporto con il Comune di Lacco Ameno) e che, in ogni caso, tra assessore e segretario comunale non vi è alcun rapporto di dipendenza gerarchica, trattandosi di funzioni ed incarichi connotati da piena autonomia ed indipendenza tra di loro. A mio sommesso avviso non sussistevano, né sussistono concreti elementi per mettere in dubbio l’imparzialità di un professionista, quale il dott. Pettinato, che si è trovato ad essere investito di un potere commissariale su mandato del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, così come ritengo poco elegante lasciare intendere che il mio ruolo di assessore nel Comune di Lacco Ameno, di per sé, possa condizionare la serenità dell’operato del Segretario comunale nominato».
I timori avanzati dai Villari, in sostanza, sarebbero stati immotivati, non essendo nemmeno stata adottata da Pettinato alcuna decisione: «Al riguardo è solo il caso di segnalare che, allo stato, il Commissario nominato non ha compiuto alcun atto poiché il ricorrente lo ha espressamente diffidato, con pec del 02.4.2025 dall’intraprendere qualsiasi adempimento avendo già, unilateralmente deciso, che egli è incompatibile. Tanto chiarito (solo per le ragioni – anche personali – indicate in premessa) si ribadisce che il Comune di Ischia non si oppone alla sostituzione del Commissario».
Il Dispari