Prevenzione 231 e reati agroalimentari

La nuova disciplina sui reati agroalimentari introduce fattispecie più incisive e modifica il rapporto con il sistema 231, imponendo un aggiornamento dei modelli organizzativi e dei presidi di prevenzione aziendale.
La recente riforma in materia di tutela dei prodotti alimentari italiani segna un passaggio rilevante nell’evoluzione del diritto penale agroalimentare e del sistema di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. Il nuovo impianto normativo amplia il perimetro delle condotte punibili e rafforza la centralità dei modelli organizzativi e dei presidi preventivi nelle imprese della filiera alimentare. Un intervento che impone alle aziende una riflessione immediata sull’adeguatezza dei propri sistemi di controllo e compliance.
Questo editoriale è a cura dell’Avv. Nicoletta Pacileo e dell’Avv. Andrea Milani.
Il 15 aprile 2026 è stata approvata in via definitiva la legge recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”.
Il provvedimento in esame interviene in modo organico, con l’introduzione del nuovo Capo II bis all’interno del Codice penale. L’intervento del legislatore esprime già sotto il profilo sistematico la rinnovata attenzione al settore dell’impresa agroalimentare, asset strategico per l’economia nazionale, andando a integrare il Titolo VIII del Libro II c.p..
La legge così approvata modifica l’apparato sanzionatorio del codice penale ed interviene, parzialmente, sulla sistematica della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel dettaglio, viene abrogato l’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine), sostituito dal reato di frode alimentare (art. 517 sexies c.p.) che, diversamente dalla disposizione previgente, arretra la soglia di punibilità a fasi antecedenti alla vendita, quali, ad esempio, l’importazione, l’esportazione o la spedizione. Altro aspetto interessante riguarda il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta, ex art. 517 quater c.p., che prevede l’inasprimento del trattamento sanzionatorio e l’anticipazione delle condotte punibili a fasi prodromiche all’immissione sul mercato dei prodotti.
Coerentemente, il provvedimento interviene anche sul catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01, integrando l’art. 25 bis.1 “Delitti contro l’industria e il commercio”.
Tuttavia, rimane un discutibile disallineamento tra l’evoluzione del diritto penale sostanziale e il sistema 231; primo tra tutti spicca l’abrogazione secca dell’art. 516 c.p., che costituiva reato presupposto della responsabilità degli enti, cui non è seguita la contestuale e simmetrica introduzione in detto catalogo del nuovo reato di frode alimentare (517 sexies c.p.). Altro disallineamento tra il sistema penale e quello 231 riguarda la limitata rilevanza 231 dei delitti di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, che il legislatore ha concepito quali reato presupposto nelle sole ipotesi aggravate di cui all’art. 517 octies comma 4 c.p., ovvero nei casi di condotte realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
Pur con i limiti suddetti, la novella legislativa impatta sui sistemi 231 esigendo un loro aggiornamento anzitutto in ordine alla valutazione circa la sussistenza di rischio di commissione delle fattispecie novellate e rilevanti; e, in presenza di tale rischio, in ordine all’individuazione delle relative aree e processi e all’adozione di adeguati presidi preventivi. Sotto quest’ultimo profilo, giova rilevare come in linea generale la prevenzione di tali fattispecie debba articolarsi in ordine a processi già estremamente sensibili nell’ambito 231, quali la tracciabilità della filiera produttiva, la selezione e controllo dei fornitori, l’etichettatura, la comunicazione commerciale etc.: ciò a riprova di come l’habitat 231, anche laddove arricchito di nuove fattispecie di reati presupposto, vive finalmente una generale ispirazione a presidi trasversali che, garantendo processi trasparenti, verificati e verificabili, si rivelano utili alla prevenzione di comportamenti illeciti potenzialmente commissibili in ambiti anche molto diversi tra loro.
esgnews



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