Vive nei Paesi Bassi e non vuole essere citato in giudizio in Polonia per aver utilizzato il suo appartamento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza.
Si tratta di una delle decisioni contenute nell'ultima sentenza della CGUE, che chiarisce le regole per la risoluzione di una controversia transfrontaliera relativa al pagamento per l'uso extracontrattuale di locali in Polonia da parte di una donna polacca residente da molti anni nei Paesi Bassi.
Il tribunale distrettuale di Koszalin, che si occupava di un caso riguardante l'uso extracontrattuale di locali di proprietà del comune locale, si è rivolto alla CGUE per risolvere queste complesse questioni.
Uso non autorizzato di beni immobili. L'intera famiglia è stata citata in giudizio.Dopo aver risolto il contratto di locazione e ordinato lo sfratto di quattro residenti, il Comune ha intentato una causa contro di loro, esigendo il pagamento per l'uso non autorizzato dei locali, specificando gli indirizzi di residenza di tutti gli imputati in Polonia. In questo caso, è stato emesso un ordine di pagamento, che è stato riscosso all'indirizzo in Polonia da uno degli imputati (anche per conto degli altri).
Nel suo ricorso contro tale ordinanza, uno di questi individui ha chiesto un riesame del caso e il rigetto della domanda presentata nei loro confronti, sottolineando di essere residente esclusivamente nei Paesi Bassi dal 2007 e di non aver mai stipulato un contratto di locazione con il Comune. Il Comune, a sua volta, ha sottolineato che i tribunali polacchi avevano giurisdizione in questo caso poiché i convenuti avevano un forte legame, erano imparentati e vivevano insieme nell'immobile. Pertanto, era auspicabile esaminare congiuntamente le domande di pagamento presentate nei loro confronti.
A tal fine, il tribunale distrettuale ha sottoposto alla CGUE una questione pregiudiziale, chiedendo di stabilire se un procedimento civile ai sensi del diritto dell'UE venga avviato quando il convenuto presenta un'azione legale o richiede un riesame del caso. Ha inoltre chiesto se una richiesta di risarcimento per l'occupazione abusiva di un immobile altrui dopo la scadenza di un contratto di locazione costituisca una domanda "relativa a diritti reali immobiliari e alla locazione o affitto di immobili" ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Si tratta di una questione importante, in quanto tale disposizione prevede la giurisdizione esclusiva (ovvero il diritto di conoscere del caso) per tali controversie da parte del tribunale del paese in cui si trova l'immobile (ovvero, la Polonia).
Dove può un comune intentare un'azione legale per uso non autorizzato di locali? La CGUE ha indicatoLa CGUE ha risposto che, ai fini del diritto dell'Unione, il procedimento giudiziario deve essere considerato avviato il giorno in cui il ricorrente ha proposto ricorso contro la sentenza pronunciata, e non il giorno in cui il convenuto ha proposto opposizione avverso tale sentenza al fine di ottenere la revisione del caso.
La Corte ha inoltre sottolineato che un'azione volta al pagamento di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale di un bene immobile a seguito della risoluzione di un contratto di locazione di tale bene, situato in uno Stato membro diverso dal paese di residenza del convenuto, non costituisce un'azione "relativa a diritti reali immobiliari" e non rientra nella nozione di "locazione o affitto di beni immobili" ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Una domanda di indennizzo per l'occupazione extracontrattuale di un bene immobile (vale a dire in relazione a un evento dannoso) dovrebbe pertanto essere trattata come un illecito civile o un atto assimilabile.
La CGUE ha inoltre precisato che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere citata davanti al giudice del luogo in cui risiede uno o più convenuti, a condizione che i loro fatti siano così strettamente connessi, al momento della proposizione del ricorso, da rendere consigliabile una trattazione congiunta per evitare decisioni inconciliabili.
Numero del caso: C-99/24
Artur Grajewski, giudice del Tribunale distrettuale di Varsavia
Nella sentenza della CGUE in esame, l'interpretazione più utile sarà quella delle "cause relative a diritti reali immobiliari e alla locazione o all'affitto di immobili" ai sensi, tra gli altri, dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento n. 44/2001. I dubbi del giudice del rinvio erano giustificati al riguardo e dobbiamo concordare con la CGUE sul fatto che una domanda di risarcimento per l'occupazione extracontrattuale di un immobile debba essere considerata rientrante almeno nella nozione di "quasi-delitto". In tal caso, per determinare il giudice con competenza speciale, è necessario stabilire il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, ovvero se il convenuto abbia occupato i locali in modo extracontrattuale. In assenza di tale occupazione da parte del convenuto, non può essere applicato l'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, che consente di essere citati in giudizio in un altro Stato membro in cui si è verificato l'evento dannoso.
RP